Secondo il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Titolo III Capo I art. 36 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000), la Giunta è un
organo di governo del Comune. La composizione della Giunta comunale è determinata dalla legislazione statale, che fissa il numero degli Assessori in relazione al numero di abitanti del comune. Per il nostro Comune la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da
un massimo di cinque assessori. La carica di
Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano gli atti di indirizzo) e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti. Alla Giunta spettano cioè i compiti di gestione vera e propria, vale a dire di esecuzione.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta adotta inoltre il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.