Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

L’I.S.E.(Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo, mentre per calcolare l’ISEE occorre dividere il valore dell’ISE per uno dei parametri riportati nella scala di equivalenza-tabella A secondo la composizione del nucleo familiare.

Tutte le pratiche (corredate con i modelli allegati e i relativi elaborati) e le comunicazioni devono essere presentate, pena l'irricevibilità, esclusivamente in modalità telematica. La Regione Calabria ha messo a disposizione delle imprese de dei SUAP il portale https://www.calabriasuap.it/ . Accedendo alla Sezione "Pratiche on line", presente nell'home page, è possibile registrarsi nel sito e procedere all'inoltro delle pratiche. Per avviare i procedimenti relativi alle attività economiche di competenza dello sportello gli interessati devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale. In alternativa possono avvalersi, tramite conferimento di procura speciale, della casella PEC e della firma digitale del proprio professionista. Per il conferimento della procura speciale è disponibile il modello allegato F15. Anche per scaricare la modulistica è necessario accedere al portale della Regione www.sardegnasuap.it . Cliccando alla voce Modulistica è possibile scaricare le Istruzioni per la compilazione, la DUAAP e i modelli necessari (allegati).

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è uno strumento innovativo in grado di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche riguardanti attività produttive (agricole, commerciali, artigianali, etc.) presso un solo ufficio. È un servizio per chi fa impresa e per chi vuole fare impresa. Sul sito del Comune esiste una sezione apposita dedicata allo Sportello unico per le Attività Produttive, attraverso il quale è possibile avere informazioni sui servizi forniti dallo Sportello, sulla tipologia dei procedimenti amministrativi autorizzativi, sull'iter, sulla modulistica e sui tempi di emissione degli atti e sugli adempimenti necessari all'avvio e gestione di una attività imprenditoriale, nonchè il tariffario degli oneri e dei diritti di segreteria.

E’ necessario richiedere le pubblicazioni civili nel Comune di residenza del nubendo o della nubenda. Effettuate le pubblicazioni, che rimarranno esposte all’albo pretorio on line del Comune per almeno otto giorni consecutivi piu' tre giorni per eventuali opposizioni, si avranno 180 giorni di tempo per celebrare il matrimonio. Nel comune di Zagarise il luogo dove celebrare il matrimonio è la sede del Comune. Si sceglie la data e l’ora insieme all’ufficiale dello Stato civile all’atto della pubblicazione stessa. I matrimoni vengono celebrati dal lunedì al sabato sia di mattina che di pomeriggio, la domenica solo di mattina. Non si celebrano matrimoni nelle feste comandate e nel giorno del Patrono. L’Ufficio di stato civile provvede a fornire ai futuri sposi ogni notizia in merito all’iter burocratico della pratica e alla prenotazione e/o allestimento della sala scelta.

Si richiedono le pubblicazioni civili nel Comune di residenza del nubendo o della nubenda unitamente alla richiesta rilasciata dal Parroco della Diocesi di Ravenna - Cervia. L’Ufficio di stato civile eseguirà le pubblicazioni e alla scadenza rilascerà ai nubendi un nulla osta al matrimonio da consegnare al Parroco. A celebrazione avvenuta sarà il Parroco entro 5 giorni a consegnare all’Ufficio di Stato civile una copia dell’atto di matrimonio per la debita trascrizione negli atti di stato civile .

I compiti svolti dai distaccamenti locali del servizio riguardano: Consulenza ed assistenza iniziale con le realtà imprenditoriali interessate ad esercitare nel territorio di competenza; Acquisizione della documentazione e degli atti necessari per l’avvio delle attività e per la realizzazione dell’intervento produttivo; Trasmissione alle autorità competenti (Sportello Centrale per l’avvio del Procedimento Unico) delle pratiche; Consegna degli atti autorizzatori; Richiesta di avvio delle procedure di collaudo allo sportello centrale; Gestisce tutti i procedimenti amministrativi di competenza della Pubblica Amministrazione che confluiscono in un unico provvedimento: invia a tutti gli Enti ed uffici coinvolti nel procedimento (Comune, VV.FF., ASL, ARPA, Soprintendenza, ecc.) la documentazione necessaria affinchè gli stessi provvedano alle verifiche e all'emissione dei pareri di competenza. Sarà compito dello sportello tenere i rapporti con gli uffici e gli enti coinvolti nel procedimento.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata: presso la segreteria dell’Ospedale dove è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla nascita; presso l’Ufficio di stato civile di residenza della madre o del padre entro dieci giorni. Se i genitori sono sposati è sufficiente che uno solo effettui la dichiarazione di nascita altrimenti la dichiarazione deve essere effettuata contestualmente da entrambi. Per effettuare la denuncia di nascita è necessario presentare l’attestazione di nascita rilasciata dall’Ostetrica che ha assistito al parto.

Nell’eventualità in cui non siano stati eseguiti compiutamente gli adempimenti dovuti è possibile beneficiare dell’istituto del cd “ravvedimento operoso” per regolarizzare le eventuali violazioni. Trattandosi di istituto complesso, che prevede misure sanzionatorie e tempi di applicazione diversi a fronte delle differenti tipologie di violazioni commesse si invitano i contribuenti a rivolgersi ai propri consulenti fiscali o in mancanza allo stesso Servizio Tributi, per ricevere adeguate informazioni sulle modalità operative da adottare. L’errata applicazione del “ravvedimento”, infatti, comporterà il recupero delle intere sanzioni da parte dell’Ufficio, annullando così per il contribuente i benefici che una corretta applicazione dello stesso avrebbe comportato.

L’ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale l'ISEE viene utilizzato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammessa l'accesso alla prestazione. La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche). ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20%* (somma dei patrimoni al netto della franchigie) Parametro della scala di equivalenza

Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Carta di identità E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale. Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi. Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo paese e verificare il documento di viaggio richiesto. Ai cittadini italiani non è più richiesta la esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen. E' necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo. Chi la può richiedere I cittadini italiani e stranieri. Per i minorenni può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d'identità dello stesso, in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura il documento denominato “accompagno” della Carta di Identità. I cittadini iscritti all'AIRE con il passaporto o con autodichiarazione Coloro che, non residenti ma che hanno la dimora a San Sperate, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza. Documentazione 3 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo bianco, con posa frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile; carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido, titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. Situazioni particolari: SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di San Sperate, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali dell'anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni). FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe; DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia. PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Anagrafe sede centrale con un documento di riconoscimento, tre fotografie della persona che richiede il rilascio ed € 5,42; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma. ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la Carta di Identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione. Attenzione: le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità; lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall'interessato; i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere l'assenso dell'altro genitore; la professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità; i cittadini stranieri, se provengono da altro Comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel Comune. Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità: Sul sito della Polizia di Stato è disponibile l'elenco dei paesi e il tipo di documento richiesto per l'ingresso Costo: euro 5,42 Tempi di rilascio: in giornata o, al più tardi, il giorno lavorativo successivo. Per i dimoranti non residenti, almeno 5 giorni. Validità - 3 anni per i minori di 3 anni - 5 anni nella fascia di età 3-18 anni - 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni (dal 27 giugno 2008 vale 10 anni, anziché 5, come previsto dal decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 (art. 31). Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa. Proroga Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'interessato. ATTENZIONE! Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento. Informazioni utili La carta d'identità non è valida per l'espatrio per: gli stranieri; coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare; coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56. Normativa di riferimento Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008; D.L. 13.05.2011 n. 70, art. 10.

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