Carta di identità
E’ il documento attestante l’identità di un soggetto. Serve per l’identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l’espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta la esibizione della carta di identità al momento dell’ingresso negli Stati che hanno aderito all’accordo di Schengen. E’ necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo.
Chi la può richiedere
I cittadini italiani e stranieri.
Per i minorenni può essere rilasciata valida per l’espatrio solo se vi è l’assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l’assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell’altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d’identità dello stesso, in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura il documento denominato “accompagno” della Carta di Identità.
I cittadini iscritti all’AIRE con il passaporto o con autodichiarazione
Coloro che, non residenti ma che hanno la dimora a San Sperate, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.
Documentazione
3 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo bianco, con posa frontale, a capo scoperto – ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile; carta d’identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido, titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
Situazioni particolari:
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d’identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di San Sperate, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali dell’anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni).
FURTO O SMARRIMENTO ALL’ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all’Anagrafe;
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia.
PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all’Anagrafe sede centrale con un documento di riconoscimento, tre fotografie della persona che richiede il rilascio ed € 5,42; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d’identità e l’apposizione della firma.
ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell’estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la Carta di Identità o la proroga anche all’Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.
Attenzione:
le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità;
lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall’interessato;
i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere l’assenso dell’altro genitore;
la professione non viene più indicata sulla Carta d’Identità;
i cittadini stranieri, se provengono da altro Comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel Comune.
Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità: Sul sito della Polizia di Stato è disponibile l’elenco dei paesi e il tipo di documento richiesto per l’ingresso
Costo: euro 5,42
Tempi di rilascio: in giornata o, al più tardi, il giorno lavorativo successivo. Per i dimoranti non residenti, almeno 5 giorni.
Validità
– 3 anni per i minori di 3 anni
– 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
– 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni (dal 27 giugno 2008 vale 10 anni, anziché 5, come previsto dal decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 (art. 31).
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa.
Proroga
Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza dell’interessato.
ATTENZIONE! Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
Informazioni utili
La carta d’identità non è valida per l’espatrio per:
gli stranieri;
coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.
Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008; D.L. 13.05.2011 n. 70, art. 10.
Pagina aggiornata il 07/06/2023